Martedì, Settembre 07, 2010
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Introduzione - Maltrattamenti

LA NUOVA LEGGE CONTRO IL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
PERCHÉ DICIAMO NO ALLA NUOVA LEGGE SUI MALTRATTAMENTI

Di Emanuela Pasetto, avvocato

Ho esaminato il materiale che mi è stato fornito e relativo alla proposta di legge, ormai da tempo all’esame del Parlamento, concernente la modifica dei reati in tema di difesa degli animali.
Condivido, pressoché integralmente, le censure mosse contro gli emendamenti introdotti dalla Commissione Giustizia nell’ottobre u.s. ed in particolare la modifica dell’art. 727, laddove si richiede il requisito congiunto della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttivi di gravi sofferenze e, soprattutto l’introduzione dell’art. 19 ter delle disp. di coordinamento transitorio del cp. In realtà, come si evince dal semplice esame dei tre testi comparati, si evince che già in sede di Seconda Commissione del Senato della Repubblica, quest’ultima norma era stata introdotta, pur se lievemente diversa da quella poi (ulteriormente peggiorata) della Commissione Giustizia.
Ritengo importante precisare che è stato fatto un inaccettabile passo indietro nella terminologia usata nel titolo delle nuove norme. Osservo infatti che, mentre, del tutto opportunamente, il testo approvato dalla Camera dei Deputati recitava “titolo XII bis – dei delitti contro gli animali e veniva poi ripetuto al capo 1 “dei delitti contro la vita e l’incolumità degli animali”, il testo modificato dalla Commissione Permanente del Senato e quello ulteriormente emendato dalla Seconda Commissione del Senato recita “dei delitti contro il sentimento per gli animali”. Mi pare importante evidenziare che non si tratta di una questione di pura forma, bensì di sostanza.
Ricordo infatti che ormai, a partire dalla nota sentenza 14.3.1990 della Corte di Cassazione sez. III, è unanimemente riconosciuto, sia dai giudici sia di merito che da quelli di legittimità, che il reato di maltrattamento di animali abbia natura plurioffensiva. In particolare due sono i beni giuridici protetti, ovvero l’umano sentimento di pietà verso le sofferenze inflitte agli animali (tutela del tutto indiretta degli stessi) e l’animale in sé “quale autonomo essere senziente capace di reagire agli stimoli del dolore”.
La mia esperienza, iniziata ormai 18 anni fa, quale legale che ha rappresentato vari enti animalisti o protezionisti nei processi di maltrattamento di animali, mi porta a fare alcune considerazioni che cercherò di schematizzare il più possibile. L’attuale testo dell’art. 727 cp, per quel che mi riguarda, ha portato a numerose sentenze di condanna e soprattutto decreti penali di condanna non opposti. Se è vero che, per la gran parte, le denunce e le conseguenti condanne riguardavano animali d’affezione, è altrettanto vero che molte volte in altri ambiti, soprattutto in quello relativo ai reati connessi con l’attività venatoria, vi sono stati processi e condanne. Da un semplice esame delle sentenze emesse negli ultimi 20 anni, è possibile evincere che, grazie ad un’interpretazione evolutiva della giurisprudenza, condotte, sia attive che omissive, che erano considerate penalmente indifferenti, oggi sono considerate reato. Proprio la (ovvia) considerazione che gli animali sono esseri senzienti, ha portato all’affermazione della penale responsabilità di chi, pur senza “incrudelire” sugli animali, ne ha di fatto provocato la sofferenza. Vi sono dunque state molte condanne, non solo per eclatanti episodi di crudeltà verso gli animali ma anche per condotte, soprattutto omissive, produttive di sofferenza agli animali stessi. Anche nell’esperienza veronese, molte sono state le condanne per animali maltrattati, pur in assenza di incrudelimento, e pur senza che vi fossero lesioni fisiche inferte agli stessi. Contesto quindi quanto affermato dai vertici della LAV, secondo cui “i processi sono stati quasi pari a zero ed i decreti penali di condanna solo qualche decina”.
Questa affermazione poteva essere vera fino a 15-20 anni fa, ma non lo è più oggi. Con ciò non intendo affermare che l’art. 727 sia il migliore possibile, anzi è necessaria una sua modifica e soprattutto un inasprimento delle pene per detto reato. I grossi limiti dell’attuale normativa sono, a parte l’irrisorietà della pena, a mio giudizio, ricollegati a questi fattori:
1) essendo il reato di natura contravvenzionale e, per di più, punito con la sola pena dell’ammenda, il termine di prescrizione dello stesso è assai breve, ovvero due anni che, in caso di interruzione della prescrizione, possono arrivare a tre. Questa è la ragione per cui moltissimi processi, pur in presenza di tempestiva denuncia, non vengono celebrati in quanto il reato si estingue appunto per prescrizione.
2) Data la natura contravvenzionale del reato, l’imputato può ricorrere, non solo al patteggiamento, ma anche all’oblazione che estingue il reato. A ciò si aggiunga che nove volte su dieci, anziché un pubblico dibattimento, viene preferito lo strumento del decreto penale di condanna che ha delle conseguenze molto gravi quali, la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte (ad esempio il sequestro dell’animale maltrattato). Il fatto che venga inoltre preferito il decreto penale di condanna, rende infine impossibile agli enti animalisti l’esercizio dell’azione civile nel processo penale.
E’ da accogliere quindi con entusiasmo, sia l’introduzione di nuove figure di reato, sia, soprattutto, l‘aver inserito la maggior parte dei reati contro gli animali nella categoria dei “delitti” e non anche delle contravvenzioni. Estremamente positivo è aver introdotto la reclusione e considerevolmente aumentato le sanzioni pecuniarie.
Positivo è altresì aver previsto la confisca (art. 544 sexies), non solo nel caso di condanna, ma altresì nel caso di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento).
Venendo ora a ciò che, a mio giudizio, costituisce un passo indietro, come correttamente osservato da Andrea Zanoni, è l’inammissibile “immunità” che nascerebbe qualora venisse introdotto l’art. 19 ter (disp. di coordinamento e transitorio del codice penale). Al riguardo, condivido quello che Zanoni scrive nel prospettare uno scenario davvero “tragico” nell’ambito dell’attività venatoria. L’unico caso su cui non mi trovo d’accordo è il caso 6 perché neppure oggi il colpevole verrebbe punito per il reato di maltrattamento di animali, a meno che non venisse dimostrato che il cacciatore abbia aizzato volontariamente i segugi contro il gatto randagio perché esso venisse ucciso.
Non è peraltro solo in materia di caccia che si realizzerebbero delle inaccettabili immunità a favore dei maltrattatori di animali.
Siamo tutti ben consapevoli che la maggior parte delle uccisioni di animali è purtroppo legalizzata (dalla caccia, dalla pesca, dall’allevamento di bestiame ecc.) ma dobbiamo assolutamente impedire, o quanto non meno non dare la nostra collaborazione perché si legalizzi anche il maltrattamento degli animali stessi. A mio giudizio è evidente la malafede di chi ha voluto queste modifiche, pur consapevole che, anche oggi, nessun giudice potrà processare un cacciatore perché ha ucciso, rispettando la normativa sulla caccia, un animale appartenente alla fauna selvatica, né incriminare un allevatore perché ha macellato i suoi capi, sempre nel rispetto della normativa. Al pari i vivisettori, che rispettino il DPR del 1992 attualmente in vigore, non corrono alcun rischio. In tutte queste ipotesi infatti questi soggetti esercitano un diritto (purtroppo) riconosciuto fin tanto che sarà lecito cibarci di animali, indossare le loro pelli, sperimentare farmaci su di loro ecc.
Sotto questo profilo, pertanto, non serve alcuna “deroga” per cacciatori, vivisettori, allevatori che, lo ripeto, sia sotto il vigore dell’attuale normativa, che nella vigenza della prossima riforma, potranno continuare (ahimè) ad uccidere gli animali considerati “da reddito”. Esaminando il testo dell’art. 19 ter disp. si evince che “le disposizioni del titolo 9 bis del libro secondo del codice penale non si applicano .”. Un’interpretazione letterale della norma porterebbe quindi a legittimare, non già l’uccisione di determinate specie animali, che è già di per sé lecita come si è visto, bensì il maltrattamento degli stessi, che è cosa ovviamente ben diversa. Sono quindi assolutamente contraria all’introduzione di questa norma e soprattutto a che gli enti animalisti siano disposti a “digerirla”. Ciò equivarrebbe, secondo me, a riconoscere che gli unici animali che meritano la piena tutela giuridica sono quelli d’affezione. A questo punto sarebbe meno ipocrita intitolare i nuovi articoli di legge “dei delitti contro gli animali d’affezione”. Venendo all’altra censura, ovvero a quella relativa alla nuova formulazione dell’art. 727 cpc, concordo con Zanoni, sul fatto che sarebbe estremamente opportuno che venisse tolto l’inciso “e produttive di gravi sofferenze”. Mi pare poi che sarebbe stato preferibile abrogare totalmente l’art. 727 e ricondurre anche il reato di abbandono di animali o di detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura, nell’ambito dei delitti, prevedendo delle apposite figure di reato diversificando la pena. Ritengo poi che sia assolutamente necessario che nella previsione della confisca (art. 544 sexies) sia incluso anche il reato di cui all’art. 727 cp. Non dimentichiamo infatti che la maggior parte dei reati contro gli animali viene commessa proprio dai proprietari degli stessi e non già con l’intenzione di nuocere, bensì, molto spesso per incuria o anche ignoranza e che quindi sarebbe applicabile l’art. 727. Per quel che mi riguarda, ogni qualvolta ho denunciato qualcuno perché maltrattava il suo animale, ne ho sempre chiesto il sequestro preventivo e quindi la confisca. Come ho detto sopra, però, poiché viene utilizzato quasi sempre lo strumento del decreto penale, cadono le misure cautelari, a meno che non sia prevista la confisca obbligatoria. E’ per tale motivo che è a mio giudizio necessario introdurre l’obbligo di confisca anche per l’ipotesi di cui all’art. 727 cp.
Da ultimo, osservo che si è completamente trascurata (o comunque non è stata introdotta) una figura di reato che viceversa dovrebbe trovare ingresso nel nostro codice. Mi riferisco alle ipotesi di “uccisione colposa o lesioni colpose di animali”.
Mi è capitato innumerevoli volte di offrire assistenza legale a persone i cui cani o gatti sono stati sbranati o comunque gravemente feriti da cani, per lo più di grossa taglia, che non erano adeguatamente vigilati dai proprietari. Ebbene, vi posso garantire, che con lo stato attuale della normativa non vi è alcun reato. Parimenti non è reato uccidere, cosa tutt’altro che infrequente, un animale mentre si è alla guida di un veicolo senza rispettare le più comuni norme di prudenza.
Io penso che se vogliamo davvero tutelare gli animali, non possiamo trascurare queste ipotesi che, ripeto, sono frequentissime. Basterebbe, a mio giudizio, questo inciso “fuori dai casi previsti dal titolo IX bis cp e dall’art. 727 cp chiunque cagiona, per colpa, la morte di un animale o provoca allo stesso lesioni è punito con l’ammenda e/o l’arresto (se lo facciamo rientrare nelle contravvenzioni) oppure la reclusione e/o la multa se lo facciamo rientrare nei delitti”.

Per concludere, nessun compromesso, a mio giudizio, è ammissibile rispetto al testo dell’art. 19 ter disp. coord. e transitorio del codice penale perché trattasi di norma inaccettabile.

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